La legge, che è stata messa a punto dal ministro leghista per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, vuole dare attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione ai sensi del quale - sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata - possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario, che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 materie. Si va quindi dalla salute all'istruzione, dallo sport all'ambiente, dai trasporti all'energia, alla cultura fino al commercio estero.
L'autonomia differenziata prevede anche la possibilità, da parte delle stesse regioni, di trattenere il gettito fiscale legato alle erogazioni dei servizi per l’utilizzo di quelle risorse sul proprio territorio. Le funzioni autonome potranno però essere attribuite solo dopo aver determinato i cosiddetti Lep, (Livelli essenziali delle prestazioni), ovvero il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio, dalla Val d’Aosta alla Sicilia.
Inoltre, per evitare squilibri economici fra le regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, il disegno di legge pensa a misure perequative.
Per quanto riguarda i tempi la procedura per l'intesa fra Stato e regione dovrà durare almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni concessi alle Camere per l’esame delle richieste. Le intese potranno durare fino a 10 anni rinnovate o terminate prima, con un preavviso di almeno 12 mesi. Nel merito il ddl 615, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione" si snoda in 11 articoli.
Il Senato ha approvato in prima lettura il ddl Calderoli sull'Autonomia differenziata: 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento, ora, passa all'esame della Camera. L’obiettivo del governo è arrivare all’approvazione definitiva prima delle elezioni europee di giugno.
Il ddl sull'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione, messa in campo nel 2001. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.
Si tratta, in particolare, di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l'autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento. Dopo l'ok del Senato, il ddl Calderoli si avvia alla lettura a Montecitorio con un testo modificato in commissione e in Aula. Ecco i principali punti.
Il ddl stabilisce che le richieste di autonomia devono partire su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli Enti locali.
Sono 23 le materie che possono essere oggetto di Autonomia differenziata. Tra queste c’è la tutela della salute e poi, tra le altre, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Quattordici sono invece le materie definite dai Lep, Livelli essenziali di prestazione: si tratta di materie di competenza concorrente Stato-Regioni su cui gli standard minimi delle prestazioni dovranno essere assicurati su tutto il territorio nazionale.
La concessione di una o più "forme di autonomia" è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito – specifica il testo – in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio.
L'articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia.
Prevista una cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovrà provvedere sia a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie sia all'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda i tempi, il governo entro 24 mesi dall'entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Sato e Regioni, una volta avviata, avranno 5 mesi di tempo per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.
L'undicesimo articolo, inserito in Commissione, oltre a estendere la legge anche alle Regioni a statuto speciale e le province autonome, presenta la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo.
L'esecutivo può sostituirsi agli organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l'unità giuridica o quella economica. In particolare, si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.